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Legge 9 ottobre 1957, n. 976 · Legge 9 ottobre 1957, n. 976 — Provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della citta' e del territorio di Assisi, nonche' per conseguenti opere di interesse igienico e turistico

Legge 9 ottobre 1957, n. 976 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Entro il primo trimestre di ogni anno il Comune propone al Provveditorato alle opere pubbliche per l'Umbria un programma delle opere da eseguire nell'esercizio successivo. Il primo programma sara' proposto entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge. Il provveditore, su conforme parere della Sovrintendenza ai monumenti, comunica, entro i successivi tre mesi, le sue decisioni e, con suo decreto, approva il programma con le modificazioni del caso. L'approvazione suddetta equivale, ove occorra, a dichiarazione di pubblica utilita' a tutti gli effetti di legge.