Legge 9 ottobre 1957, n. 976 Art. 21
Alla copertura della spesa di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1957-58, sara' provveduto mediante riduzione corrispondente del fondo speciale iscritto ai capitolo n. 497 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio finanziario.