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Legge 9 ottobre 1957, n. 976 · Legge 9 ottobre 1957, n. 976 — Provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della citta' e del territorio di Assisi, nonche' per conseguenti opere di interesse igienico e turistico

Legge 9 ottobre 1957, n. 976 Art. 14

In KraftAmtlicher Text

Per consentire il libero sviluppo delle attivita' artigiane e di quelle industriali senza deturpare il carattere storico e monumentale e il paesaggio della citta' e del territorio di Assisi, il comune di Assisi, entro due anni dalla presente legge, designera', d'intesa con la Sovrintendenza ai monumenti dell'Umbria e in armonia con i piani particolareggiati e con il piano territoriale paesistico, le zone dove viene consentito lo sviluppo delle predette attivita'. Dal momento della predetta designazione e' fatto divieto di istituire ogni nuovo impianto artigiano o industriale in zona diversa.