Legge 9 ottobre 1957, n. 976 Art. 12
I programmi dei lavori da effettuarsi con i mutui di cui agli articoli precedenti dovranno essere approvati dal Provveditorato alle opere pubbliche per l'Umbria.
I programmi dei lavori da effettuarsi con i mutui di cui agli articoli precedenti dovranno essere approvati dal Provveditorato alle opere pubbliche per l'Umbria.