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Legge 9 ottobre 1957, n. 976 · Legge 9 ottobre 1957, n. 976 — Provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della citta' e del territorio di Assisi, nonche' per conseguenti opere di interesse igienico e turistico

Legge 9 ottobre 1957, n. 976 Art. 10

In KraftAmtlicher Text

La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al comune di Assisi per i fini di cui alla presente legge mutui fino all'ammontare di lire 2 miliardi, da ripartirsi in dieci esercizi finanziari, con ammortamenti in trentacinque anni al saggio vigente al momento della concessione. I mutui predetti saranno garantiti dallo Stato per capitali e interessi, e l'assunzione della garanzia sara' effettuata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, a seguito di deliberazione del Consiglio comunale di Assisi, sentito il Provveditorato alle opere pubbliche per l'Umbria.