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Legge 7 ottobre 1957, n. 974 · Legge 7 ottobre 1957, n. 974 — Modificazione alla tariffa per le prestazioni professionali dei geometri

Legge 7 ottobre 1957, n. 974 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Alla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144 , successivamente modificata con legge 4 gennaio 1951, n. 32 , sono apportate le seguenti modificazioni: la vacazione di cui all'art. 31 e' fissata in lire 430 all'ora per il geometra e in lire 250 all'ora per gli aiutanti di concetto; la vacazione di cui all'art. 32 e' fissata in lire 800 all'ora per il geometra e in lire 500 all'ora per gli aiutanti di concetto. Le aliquote di maggiorazione di cui al primo comma dell'art. 33, sono fissate in lire 430 per il geometra e in lire 250 per gli aiutanti; quelle del secondo comma dello stesso articolo, in lire 500 per il geometra e lire 325 per gli aiutanti.