Legge 7 ottobre 1957, n. 916 Art. 1
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.