Legge 7 ottobre 1957, n. 1033 Art. 1
E' autorizzato un contributo straordinario di lire 54 milioni quale quota di partecipazione del Governo italiano all'Agenzia libica di pubblico sviluppo e stabilizzazione, con sede in Tripoli.
E' autorizzato un contributo straordinario di lire 54 milioni quale quota di partecipazione del Governo italiano all'Agenzia libica di pubblico sviluppo e stabilizzazione, con sede in Tripoli.