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Legge 17 agosto 1957, n. 868 · Legge 17 agosto 1957, n. 868 — Facolta' del Ministro per la difesa di assumere salariati non di ruolo

Legge 17 agosto 1957, n. 868 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Una aliquota del cinquanta per cento delle assunzioni puo' essere riservata ai volontari specialisti delle Forze armate congedati da non oltre un anno e agli operai che hanno seguito con profitto i corsi presso le scuole allievi operai degli stabilimenti militari.