Legge 17 agosto 1957, n. 868 Art. 1
In deroga al disposto dell' art. 39 della legge 26 febbraio 1952, n. 67 , possono essere assunti, con le modalita' di cui alla legge stessa, salariati non di ruolo nelle categorie lª, 2ª e 6ª in sostituzione dei salariati di ruolo e non di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni militari cessati dal servizio, durante l'esercizio finanziario precedente, per qualsiasi causa, escluso l'esodo di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53 , e successiva proroga.
Verweist auf
- Legge 17 agosto 1957, n. 868 Art. 39