Legge 17 agosto 1957, n. 843 Art. 3
Il completamento della valorizzazione agraria nei comprensori colonici di cui all'art. 10 dell'Accordo italo-libico sopra indicato e' affidato all'Ente per la colonizzazione della Libia, che assumera' anche la gestione della attivita' di colonizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Verweist auf
- Legge 17 agosto 1957, n. 843 Art. 10