Legge 12 agosto 1957, n. 811 Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo e allo scambio di Note di cui all'art. 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo e allo scambio di Note di cui all'art. 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.