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Legge 12 agosto 1957, n. 752 · Legge 12 agosto 1957, n. 752 — Modificazioni al testo unico 17 luglio 1910, n. 536, e unificazione delle norme concernenti i buoni del Tesoro poliennali con quelle degli altri debiti dello Stato

Legge 12 agosto 1957, n. 752 Art. 47Divisione di rendite

TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE

In KraftAmtlicher Text

Le rendite al nome di piu' persone, senza designazione di quote, si presumono appartenere in parti uguali ai contitolari e la divisione puo' essere eseguita, sempre che la quota di ciascuno non superi le lire trecentomila di capitale nominale, a richiesta del contitolare possessore dei titoli, anche senza intervento degli altri contitolari e, ove trattasi di minori o di altri amministrati, senza le autorizzazioni stabilite dalle norme di diritto comune. Il nuovo certificato per le quote degli altri contitolari e' consegnato allo stesso richiedente. Ove tali quote siano inferiori al minimo iscrivibile al nome o lascino frazioni non iscrivibili, il relativo importo e' versato in un libretto di risparmio postale, da consegnare al richiedente.