Legge 12 agosto 1957, n. 752 Art. 38Esecuzione sulle rendite nominative
TITOLO V OPPOSIZIONI
L'esecuzione derivante dall'ipoteca o altro vincolo ha effetto per virtu' ed in conformita' delle decisioni del giudice competente. Le rendite sottoposte ad ipoteca nell'interesse dello Stato e delle pubbliche Amministrazioni sono rese libere e trasferite in tutto o in parte per determinazione della competente autorita' amministrativa.