Legge 12 agosto 1957, n. 752 Art. 34Cancellazione del vincolo di usufrutto
TITOLO IV VINCOLI
La cancellazione del vincolo di usufrutto, oltre che nei casi di consolidamento o di scadenza del termine, ha luogo, ad istanza della parte: a) se l'usufrutto e' vitalizio, sulla esibizione dell'estratto dell'atto di morte dell'usufruttuario; b) se l'usufrutto e' condizionato, sulla esibizione del documento che comprova essere venuta meno la condizione; c) se l'usufrutto e' a favore di un ente, allo scadere del trentennio; d) per prescrizione, quando non siano stati richiesti gli interessi per lo spazio di venti anni.