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Legge 12 agosto 1957, n. 752 · Legge 12 agosto 1957, n. 752 — Modificazioni al testo unico 17 luglio 1910, n. 536, e unificazione delle norme concernenti i buoni del Tesoro poliennali con quelle degli altri debiti dello Stato

Legge 12 agosto 1957, n. 752 Art. 30Rinnovazione dell'ipoteca

TITOLO IV VINCOLI

In KraftAmtlicher Text

Le iscrizioni di ipoteca cessano di avere efficacia, se non rinnovate entro venti anni dalla loro data, salve le eccezioni contenute nell'articolo seguente. Per ottenere la rinnovazione delle iscrizioni, deve essere presentata all'Amministrazione del debito pubblico domanda in doppio esemplare, sottoscritta dal creditore ipotecario o suo avente causa, con firma autenticata. Le rinnovazioni eseguite sulle iscrizioni del Gran Libro hanno effetto anche se non siano riportate sui relativi certificati. In tal caso l'Amministrazione ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Un esemplare della domanda viene restituito all'interessato munito di dichiarazione attestante che l'ipoteca e' stata rinnovata.