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Legge 12 agosto 1957, n. 752 · Legge 12 agosto 1957, n. 752 — Modificazioni al testo unico 17 luglio 1910, n. 536, e unificazione delle norme concernenti i buoni del Tesoro poliennali con quelle degli altri debiti dello Stato

Legge 12 agosto 1957, n. 752 Art. 28Modificazioni del vincolo

TITOLO IV VINCOLI

In KraftAmtlicher Text

A margine delle iscrizioni di rendita nominativa gravate di ipoteca e sui corrispondenti certificati non sono ammesse annotazioni se non per far constare la rinnovazione, la riduzione o l'estinzione dell'ipoteca. Sulle rendite vincolate per cauzione di contabili dello Stato o di altri enti pubblici o per cauzione a favore del pubblico possono pero' annotarsi le estensioni di ipoteca a garanzia della gestione di altro contabile in essa subentrato, ovvero a garanzia di gestioni successive, anche quando siano diversi i cauzionati o i contabili, nonche' il diritto di prelazione a favore di altri enti.