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Legge 12 agosto 1957, n. 752 · Legge 12 agosto 1957, n. 752 — Modificazioni al testo unico 17 luglio 1910, n. 536, e unificazione delle norme concernenti i buoni del Tesoro poliennali con quelle degli altri debiti dello Stato

Legge 12 agosto 1957, n. 752 Art. 26Limitazione dei vincoli

TITOLO IV VINCOLI

In KraftAmtlicher Text

Una rendita non puo' essere sottoposta che ad un solo vincolo. Le rendite annotate d'ipoteca o altro vincolo possono tuttavia essere gravate d'usufrutto, il cui godimento rimanga subordinato agli effetti della presistente annotazione; e quelle annotate d'usufrutto possono anche essere sottoposte ad ipoteca o altro vincolo, previo consenso dell'usufruttuario, nel caso che gli effetti della posteriore annotazione non siano subordinati alla cessazione dell'usufrutto. Parimenti le rendite dotali e quelle costituenti patrimonio familiare possono essere, previe le formalita' e le autorizzazioni prescritte, sottoposte ad ipoteca con tutti gli effetti di legge, e le rendite gia' sottoposte ad ipoteca o altro vincolo, quando siano costituite in dote oppure in patrimonio familiare, possono essere annotate anche del nuovo carattere ((ad esse attribuito)) .