Legge 12 agosto 1957, n. 752 Art. 24Costituzione del vincolo
TITOLO IV VINCOLI
Le rendite nominative possono essere sottoposte ad ipoteca o altro vincolo in base a: a) domanda sottoscritta dal titolare o dal suo legittimo rappresentante con firma autenticata nei modi stabiliti nell'art. 8; b) consenso dato in una delle forme indicate nell'art. 7, lettere a), b) e c); c) sentenza, passata in giudicato, che espressamente ordini l'annotamento del vincolo o dell'ipoteca gia' volontariamente convenuta; d) decreto del Tribunale o della Corte di appello nei casi di successione. In ogni caso deve essere depositato il certificato di iscrizione della rendita da sottoporre ad ipoteca o altro vincolo. Qualora siano da tramutare titoli al portatore in nominativi, questi possono essere vincolati in base a semplice domanda dell'esibitore.