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Legge 12 agosto 1957, n. 752 · Legge 12 agosto 1957, n. 752 — Modificazioni al testo unico 17 luglio 1910, n. 536, e unificazione delle norme concernenti i buoni del Tesoro poliennali con quelle degli altri debiti dello Stato

Legge 12 agosto 1957, n. 752 Art. 24Costituzione del vincolo

TITOLO IV VINCOLI

In KraftAmtlicher Text

Le rendite nominative possono essere sottoposte ad ipoteca o altro vincolo in base a: a) domanda sottoscritta dal titolare o dal suo legittimo rappresentante con firma autenticata nei modi stabiliti nell'art. 8; b) consenso dato in una delle forme indicate nell'art. 7, lettere a), b) e c); c) sentenza, passata in giudicato, che espressamente ordini l'annotamento del vincolo o dell'ipoteca gia' volontariamente convenuta; d) decreto del Tribunale o della Corte di appello nei casi di successione. In ogni caso deve essere depositato il certificato di iscrizione della rendita da sottoporre ad ipoteca o altro vincolo. Qualora siano da tramutare titoli al portatore in nominativi, questi possono essere vincolati in base a semplice domanda dell'esibitore.