Legge 12 agosto 1957, n. 752 Art. 22Successione dell'avente causa
TITOLO III SUCCESSIONI
Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano anche nei casi di successione dell'avente causa dal titolare e da ogni altra persona che abbia comunque diritti sulla rendita oggetto dell'operazione domandata nonche' nei casi di svincolo, divisione o trasferimento delle rendite iscritte con vincolo di feudo, fidecommesso ed altrimenti, in favore dei successori, le quali siano divenute libere per effetto delle leggi abolitive di siffatti vincoli.