Legge 12 agosto 1957, n. 752 Art. 20Legato di specie
TITOLO III SUCCESSIONI
Il legatario puo' ottenere, senza intervento dell'erede, il trasferimento o il tramutamento di una rendita nominativa o mista, che gli sia stata espressamente attribuita dal testatore, purche' presenti il relativo certificato di iscrizione e i documenti inerenti alla successione. Nel caso pero' di perdita o spossessamento del certificato, il legatario non puo' essere ammesso ad esperire la procedura di ammortamento, se non documenti di essere venuto legittimamente in possesso del titolo.