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Legge 12 agosto 1957, n. 752 · Legge 12 agosto 1957, n. 752 — Modificazioni al testo unico 17 luglio 1910, n. 536, e unificazione delle norme concernenti i buoni del Tesoro poliennali con quelle degli altri debiti dello Stato

Legge 12 agosto 1957, n. 752 Art. 20Legato di specie

TITOLO III SUCCESSIONI

In KraftAmtlicher Text

Il legatario puo' ottenere, senza intervento dell'erede, il trasferimento o il tramutamento di una rendita nominativa o mista, che gli sia stata espressamente attribuita dal testatore, purche' presenti il relativo certificato di iscrizione e i documenti inerenti alla successione. Nel caso pero' di perdita o spossessamento del certificato, il legatario non puo' essere ammesso ad esperire la procedura di ammortamento, se non documenti di essere venuto legittimamente in possesso del titolo.