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Legge 12 agosto 1957, n. 752 · Legge 12 agosto 1957, n. 752 — Modificazioni al testo unico 17 luglio 1910, n. 536, e unificazione delle norme concernenti i buoni del Tesoro poliennali con quelle degli altri debiti dello Stato

Legge 12 agosto 1957, n. 752 Art. 10Operazioni a mezzo di istituti di credito

TITOLO II TRAMUTAMENTI TRASFERIMENTI E RIMBORSI

In KraftAmtlicher Text

Le operazioni di tramutamento in titoli al portatore, di trasferimento o di rimborso, relative a titoli di rendita intestati a persone fisiche capaci e liberi da ipoteche o altri vincoli, se richieste dall'istituto di emissione o dia una delle aziende di credito di cui al seguente articolo, possono aver luogo in base a semplice dichiarazione datata e sottoscritta dal titolare. Non occorre che la firma del titolare nella dichiarazione e quella dei rappresentanti dell'istituto o della azienda nella domanda siano autenticate.