Legge 8 agosto 1957, n. 776 Art. 35
CAPO VIII Compensi vari.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ed ha effetto dal 1 luglio
CAPO VIII Compensi vari.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ed ha effetto dal 1 luglio