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Legge 8 agosto 1957, n. 776 · Legge 8 agosto 1957, n. 776 — Disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Legge 8 agosto 1957, n. 776 Art. 12

CAPO II Indennita' per servizio straordinario

In KraftAmtlicher Text

Non potranno compiersi mensilmente piu' di 48 ore di servizio straordinario dagli impiegati e 60 dagli, agenti. Sono escluse dal computo per raggiungere tali limiti, nei riguardi del personale addetto ai servizi esecutivi: a) le ore di servizio straordinario che servono ad integrare l'orario notturno; b) le ore di servizio straordinario assegnate al personale viaggiante in conseguenza dei ritardi dei treni e dei piroscafi; c) le ore di servizio straordinario indispensabili per fronteggiare speciali e transitorie esigenze o di servizi, ed autorizzate preventivamente ovvero approvate dal Ministro. Per il personale subalterno in servizio presso il Gabinetto del Ministro e la Segreteria del Sottosegretario di Stato il numero massimo delle ore retribuibili e' fissato a 96.