Legge 2 agosto 1957, n. 698 Art. 4
Alla copertura dell'onere complessivo di 10 milioni di lire derivante dall'attuazione della presente legge sara' provveduto a carico dello stanziamento del capitolo 627 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.