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Legge 30 luglio 1957, n. 658 · Legge 30 luglio 1957, n. 658 — Attribuzione a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione dell'onere per gli incarichi di insegnamento di sei materie annuali della Scuola di statistica dell'Universita' di Bologna

Legge 30 luglio 1957, n. 658 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

A decorrere dall'esercizio finanziario 1957-1958 l'onere per l'incarico degli insegnamenti della Scuola di statistica della Facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Bologna e', sino al numero massimo di sei materie annuali, posto a carico del bilancio del Ministero delle pubblica istruzione nella misura di quattro milioni di lire di cui viene aumentato l'apposito capitolo. Ai fini del computo numerico delle materie i quattro insegnamenti semestrali previsti dal piano di studi si intendono equivalenti a due corsi annuali. La spesa per gli altri, sette insegnamenti annui e, in ogni caso, quella eventualmente eccedente i quattro milioni di lire per i sei insegnamenti di cui al primo comma, restano a carico dell'Universita' di Bologna.