Legge 30 luglio 1957, n. 654 Art. 1
Il termine di cui all' art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 , entro il quale fu concessa la delega al Governo per la emanazione dei testi unici in materia di imposte dirette, e' prorogato al 31 gennaio 1958.
Verweist auf
- Legge 30 luglio 1957, n. 654 Art. 63