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Legge 30 luglio 1957, n. 654 · Legge 30 luglio 1957, n. 654 — Proroga del termine stabilito dalla legge 5 gennaio 1956, n. 1, per la emanazione dei testi unici sulle imposte dirette

Legge 30 luglio 1957, n. 654 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Il termine di cui all' art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 , entro il quale fu concessa la delega al Governo per la emanazione dei testi unici in materia di imposte dirette, e' prorogato al 31 gennaio 1958.