Legge 26 luglio 1957, n. 616 Art. 8
L'aumento annuo per i figli, previsto dall' art. 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , a favore degli invalidi titolari di prima categoria, e' elevato da lire 3000 a lire 36.000 annue.
Verweist auf
- Legge 26 luglio 1957, n. 616 Art. 46