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Legge 26 luglio 1957, n. 616 · Legge 26 luglio 1957, n. 616 — Adeguamento delle pensioni di guerra dirette

Legge 26 luglio 1957, n. 616 Art. 16

In KraftAmtlicher Text

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con i fondi stanziati nel capitolo 629 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57, aumentato di lire 3.000.000.000 mediante riduzione del capitolo 495 dello stato di previsione anzidetto. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.