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Legge 24 luglio 1957, n. 756 · Legge 24 luglio 1957, n. 756 — Provvedimenti in favore della Scuola normale superiore di Pisa

Legge 24 luglio 1957, n. 756 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

Nella prima applicazione della presente legge, i posti di operaio di cui all'annessa tabella C saranno conferiti mediante concorso cui potra' partecipare, previo parere favorevole del Consiglio direttivo della Scuola normale superiore di Pisa, il personale salariato temporaneo che alla data di entrata in vigore della legge stessa, si trovi in servizio nella predetta Scuola. Per l'ammissione al concorso di cui al precedente comma e per l'espletamento di esso vanno osservati i limiti, le condizioni e modalita' stabiliti dall' art. 8 della legge 26 febbraio 1952, n. 67 .