Legge 24 luglio 1957, n. 756 Art. 5
Ai servizi di convitto annessi alla Scuola normale superiore di Pisa si provvede mediante operai permanenti il cui organico e' stabilito dall'annessa tabella C, firmata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro. Agli operai permanenti si applicano le disposizioni della legge 26 febbraio 1952, n. 67 , sullo stato giuridico dei salariati dello Stato.