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Legge 24 luglio 1957, n. 756 · Legge 24 luglio 1957, n. 756 — Provvedimenti in favore della Scuola normale superiore di Pisa

Legge 24 luglio 1957, n. 756 Art. 12

In KraftAmtlicher Text

La presente legge ha efficacia dal 1° luglio

1956. Alla maggiore spesa di lire 36.000.000 derivante, per l'esercizio 1956-57, dall'attuazione dell'art. 1, si provvedera', per lire 26.000.000, a carico del capitolo n. 165 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo e, per lire 10.000.000, con lo stanziamento del capitolo n. 170 dello stesso stato di previsione. All'altra, di lire 43.320.000, derivante dall'applicazione dell'art. 2, secondo comma, si provvedera', per l'esercizio 1956-57, con lo stanziamento del capitolo n. 160 del suddetto stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.