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Legge 14 luglio 1957, n. 603 · Legge 14 luglio 1957, n. 603 — Erezione in Comune autonomo della frazione di Treiso, con distacco dal comune di Barbaresco, in provincia di Cuneo

Legge 14 luglio 1957, n. 603 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere con decreto Presidenziale alla esecuzione della presente legge. Il Prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Barbaresco e di Treiso. Nella prima applicazione della presente legge, il Prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporra', le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente dal comune di Barbaresco da effettuarsi in conseguenza della modifica territoriale, e determinera' le tabelle organiche del personale del comune di Treiso. Il numero complessivo dei posti risultanti dai due organici, a seguito del provvedimento di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Barbaresco. Al personale in servizio presso i comuni di Barbaresco e di Treiso che sara' inquadrato nei predetti organici non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.