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Legge 14 luglio 1957, n. 594 · Legge 14 luglio 1957, n. 594 — Norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi

Legge 14 luglio 1957, n. 594 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

I privati datori di lavoro i quali, essendovi obbligati ai sensi dei precedenti articoli, rifiutino di assumere i centralinisti minorati della vista sono puniti con una ammenda da lire 1500 a lire 3000 per ogni giorno lavorativo e per ogni unita' minorata non assunta.