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Legge 14 luglio 1957, n. 594 · Legge 14 luglio 1957, n. 594 — Norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi

Legge 14 luglio 1957, n. 594 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituito un albo professionale nazionale nel quale verranno iscritti i minorati della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico che siano stati sottoposti con esito positivo ad una prova teorico-pratica da parte di apposita Commissione. La Commissione di cui al precedente comma ha sede presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e' presieduta dal direttore generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale e composta da: un ingegnere dell'Ispettorato del lavoro; un ingegnere designato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; un ingegnere designato dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici; un sanitario dell'Ispettorato medico del lavoro; un tecnico scelto tra i tecnici di una Azienda telefonica di interesse nazionale, in rappresentanza dei datori di lavoro; un esperto designato dall'Unione italiana dei ciechi, in rappresentanza dei lavoratori. Espleta le funzioni di segretario un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore al 6°. La Commissione e' nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica tre anni. ((3))

--------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "L'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista, istituito dall' articolo 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594 , e' soppresso".