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Legge 9 luglio 1957, n. 600 · Legge 9 luglio 1957, n. 600 — Disposizioni per il finanziamento e la riorganizzazione degli Enti e Sezioni di riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta padano

Legge 9 luglio 1957, n. 600 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

Il secondo comma dell'art. 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , deve essere cosi' interpretato. Il prezzo di vendita in ogni caso non deve superare i due terzi del costo delle opere di miglioramento compiute dall'Opera di valorizzazione della Sila nel fondo, al netto dei contributi statali, aumentato dei due terzi dell'indennita' di espropriazione corrisposta al proprietario. Le opere di miglioramento comprendono le operazioni colturali di carattere straordinario, quali le lavorazioni profonde del terreno e la concimazione di fondo.