Legge 9 luglio 1957, n. 600 Art. 4
Gli Enti e le Sezioni speciali, di intesa con gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, possono svolgere attivita' di assistenza tecnica e di istruzione professionale anche a favore degli altri coltivatori diretti, nei territori di rispettiva competenza, sulla base di programmi approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Detti coltivatori, i cui terreni ricadano nei territori di riforma fondiaria, possono essere ammessi a far parte delle Cooperative o Consorzi istituiti ai sensi dell' art. 23 della legge 12 maggio 1950, n. 230 .
Verweist auf
- Legge 9 luglio 1957, n. 600 Art. 23