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Legge 29 aprile 1957, n. 310 · Legge 29 aprile 1957, n. 310 — Istituzione della Scuola centrale tributaria "Ezio Vanoni"

Legge 29 aprile 1957, n. 310 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

Gli impiegati di prima nomina che non abbiano conseguito l'idoneita' dal Consiglio di amministrazione sono revocati dall'impiego, senza diritto ad indennita', salvo che il Ministro per le finanze sentito il Consiglio di amministrazione eserciti la facolta' di ammetterli per non piu' di una volta alla ripetizione del corso. Uguale facolta' spetta allo stesso Ministro nei confronti dei detti impiegati che per cause indipendenti dalla loro volonta' abbiano dovuto interrompere la frequenza ai corsi o non abbiano potuto sostenere gli esami finali.