Legge 29 aprile 1957, n. 310 Art. 3
I servizi di segreteria de la Scuola sono assorti da impiegati di ruolo o non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria, designati dal Ministro per le finanze. Essi sono distaccati presso la Scuola in posizione di comando, senza diritto a speciale indennita', e sono alle dirette dipendenze del direttore. Per le esigenze della Scuola, puo' essere altresi' distaccato presso la medesima in posizione di comando e senza diritto a speciali indennita', un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano.