Legge 25 aprile 1957, n. 304 Art. 2
All'onere di lire cento milioni derivante dalla esecuzione della presente legge si fara' fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56.