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Legge 25 aprile 1957, n. 288 · Legge 25 aprile 1957, n. 288 — Contributo del Governo italiano al Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (U.N.I.C.E.F.)

Legge 25 aprile 1957, n. 288 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Alla spesa derivante dalla presente legge si provvedera', per l'esercizio finanziario 1957-58, a carico del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.