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Legge 25 aprile 1957, n. 283 · Legge 25 aprile 1957, n. 283 — Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato

Legge 25 aprile 1957, n. 283 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con l'entrata proveniente dalle tasse istituite con l'art. 3 e col maggiore gettito dipendente dagli aumenti delle tasse indicate negli articoli 4 e 5. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.