Legge 25 aprile 1957, n. 283 · Legge 25 aprile 1957, n. 283 — Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato Legge 25 aprile 1957, n. 283 Art. 4 Bestimmung aufgehobenAmtlicher Text ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)) Zitiert von Legge 25 aprile 1957, n. 283 Art. 2 ← Vorherige · Art. 3 Inhalt Art. 5 · Nächste →