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Legge 17 aprile 1957, n. 278 · Legge 17 aprile 1957, n. 278 — Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali

Legge 17 aprile 1957, n. 278 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Per la costituzione del Comitato di cui alla presente legge, il prefetto, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il commissario regionale per gli usi civici, convoca, con proprio decreto, gli elettori di cui all'art. 1. Ogni elettore vota per quattro candidati. Con lo stesso decreto, il prefetto fissa le norme procedurali relative alla formazione delle liste, mediante stralcio da quelle elettorali del Comune, alla composizione del seggio, alla manifestazione segreta del voto, ed alle operazioni pubbliche di scrutinio, nonche' ogni altra norma atta, in genere, ad assicurare il regolare svolgimento delle elezioni, osservando in quanto applicabili, le norme relative alle elezioni dei Consigli comunali nei Comuni fino a 10.000 abitanti.