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Legge 17 aprile 1957, n. 260 · Legge 17 aprile 1957, n. 260 — Stato dei sottufficiali della Guardia di finanza

Legge 17 aprile 1957, n. 260 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

Nell'applicare ai sottufficiali della Guardia di finanza disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599 , che stabiliscono termini riferiti alla data di entrata, in vigore della legge stessa, si intende sostituita, alla data predetta, quella di entrata in vigore della presente legge. Restano fermi, pero', i diversi termini stabiliti espressamente, per singole disposizioni dalla presente legge.