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Legge 17 aprile 1957, n. 260 · Legge 17 aprile 1957, n. 260 — Stato dei sottufficiali della Guardia di finanza

Legge 17 aprile 1957, n. 260 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

In tempo di pace il sottufficiale in congedo puo' essere richiamato in servizio temporaneo d'autorita' o col suo consenso, soltanto nei seguenti casi: il sottufficiale di complemento, d'autorita', per istruzione; il sottufficiale della riserva, col suo consenso, per speciali esigenze. I richiami col consenso del sottufficiale sono sempre disposti con decreto Ministeriale previa intesa col Ministero del tesoro. In tempo di pace il sottufficiale del ruolo di onore non puo' essere chiamato in servizio.