Legge 17 aprile 1957, n. 260 Art. 2
Il sottufficiale in servizio effettivo, salvo quanto e' disposto per i sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio, deve possedere l'idoneita' fisica al servizio incondizionato per essere impiegato, dovunque, presso reparti, comandi, uffici, ed a bordo per i sottufficiali del contingente di mare.