Legge 14 aprile 1957, n. 364 Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data allo Statuto indicato nell'art. 1, a decorrere dal giorno in cui sara' effettuata la notifica di cui all'art. 20 dello Statuto stesso ed agli emendamenti apportati con le Risoluzioni indicate nell'art. 1, dalla data della loro rispettiva entrata in vigore ai sensi dell'art. 19 dello Statuto medesimo.
Verweist auf
- Legge 14 aprile 1957, n. 364 Art. 1
- Legge 14 aprile 1957, n. 364 Art. 19
- Legge 14 aprile 1957, n. 364 Art. 20