Legge 14 aprile 1957, n. 356 Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo indicato nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo indicato nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore.