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Legge 14 aprile 1957, n. 277 · Legge 14 aprile 1957, n. 277 — Istituzione in Roma di un Museo storico della Liberazione

Legge 14 aprile 1957, n. 277 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, convoca e presiede le adunanze del Comitato e ne fa eseguire le deliberazioni; vigila sull'andamento del Museo; compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione; adotta eventuali provvedimenti di urgenza, riferendone alla prima adunanza del Comitato. In caso di assenza o di impedimento, il presidente e' sostituito dal vicepresidente.