Legge 14 aprile 1957, n. 277 Art. 5
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, convoca e presiede le adunanze del Comitato e ne fa eseguire le deliberazioni; vigila sull'andamento del Museo; compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione; adotta eventuali provvedimenti di urgenza, riferendone alla prima adunanza del Comitato. In caso di assenza o di impedimento, il presidente e' sostituito dal vicepresidente.